Medici Senza Frontiere

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STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS

 

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE

L'Associazione “MEDICI SENZA FRONTIERE ONLUS” – alla quale potranno associarsi indistintamente le diciture MEDECINS SANS FRONTIERES ONLUS, ovvero INTERNAZIONALE, o la forma abbreviata “MSF ONLUS”- è stata costituita ai sensi del Decreto Legislativo 4/12/1997, n. 460.

L'associazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (in breve Onlus) che viene inserita in qualsivoglia segno distintivo ed a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

L'Associazione ha piena autonomia giuridica, patrimoniale e processuale ed ha sede in Roma in Via Volturno 58.

 

ART. 2 – DURATA E SCOPO SOCIALE

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'Associazione sviluppa le sue attività come organizzazione senza scopi di lucro, d'utilità sociale nell'ambito della solidarietà internazionale attraverso l'assistenza medico-umanitaria alle popolazioni in pericolo.

Nell'orientamento ideale della propria attività l'Associazione si ispira e riconosce come guida fondamentale i principi ideali e di azione contenuti nella carta dell'organizzazione medico-umanitaria Medecins Sans Frontières, come da atto costitutivo, collaborando nell'opera di soccorso alle popolazioni in pericolo, alle vittime di catastrofi di origine naturale o umana, alle vittime di guerra, senza discriminazione alcuna.

 

ART. 3 – ATTIVITÀ

L'Associazione persegue esclusivamente attività  medico-umanitaria nei settori dell'assistenza medica e socio-sanitaria, con particolare riferimento ad eventi di grave pericolosità o danno collettivo, promuovendo la partecipazione anche finanziaria dei terzi verso tali contenuti di bisogno sociale.

L'Associazione opera nello spirito di indipendenza, neutralità e imparzialità rivendicando nel nome dell'assistenza umanitaria la totale libertà dell'esercizio della sua funzione, uniformando le sue linee e le sue decisioni etiche, morali e strategiche a criteri conformi alle linee di comportamento assunte all'interno dell'organizzazione internazionale Medecins Sans Frontières, anche attraverso la stipula di protocolli di coordinamento.

L'Associazione potrà adoperarsi in servizi riguardanti l'assistenza medico-umanitaria sul territorio nazionale e non. Più specificamente, l’associazione potrà anche svolgere attività rivolte alla diffusione dei principi umanitari, al reclutamento dei volontari e alla raccolta di fondi a scopo sociale e umanitario, nonché mediante varie attività connesse ed accessorie, come incontri, dibattiti, seminari, produzione e pubblicazione di supporti in formato idoneo, redazione di libri, di riviste o bollettini di carattere informativo e ogni altro mezzo idoneo e di servizi comunque collegati alle finalità istituzionali.

L'Associazione può effettuare prestazioni sanitarie e/o di servizio sociale in convenzione o in accreditamento con amministrazioni pubbliche.

È fatto divieto all’associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate. L’associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modifiche e integrazioni.

Per l'esclusivo e miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire sia beni mobili che immobili; ricevere donazioni, eredità e legati; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere ed ogni altro servizio utile, nel rispetto delle limitazioni di legge, al raggiungimento dello scopo sociale.

L'adesione alle decisioni prese dal Consiglio Internazionale di Medecins Sans Frontières, dovrà essere conforme alle disposizioni legislative italiane e al dettato statutario.

 

ART. 4 – SOCI

I soci di “Medici Senza Frontiere onlus” sono coloro che ne fanno richiesta aderendo alla Carta di Medecins Sans Frontières corrispondendo ai criteri di idoneità descritti in seguito.

Possono essere soci le persona di ogni nazionalità, a prescindere dalla residenza, ma che non ricoprano cariche politiche elettive.

Nell'accettazione della domanda a socio, non potranno esserci discriminazioni di alcun tipo.

La domanda di adesione a “Medici Senza Frontiere” deve essere presentata da due soci al Consiglio Direttivo e approvata dall'Assemblea dei soci.

L'adesione diviene effettiva al momento del pagamento della quota associativa.

La qualifica di socio è personale e non trasmissibile né in vita né ad eredi o legatari.

I soci hanno diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega e di recedere in qualsiasi momento dall’appartenenza dell’Associazione.

Ogni socio è eleggibile alle cariche sociali a meno che non ricopra già una carica esecutiva in MSF onlus.

I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell’associazione e di pagare le quote sociali. Il socio di MSF onlus non potrà fare dichiarazioni pubbliche in nome e per conto dell'Associazione senza aver ricevuto espressa autorizzazione dal Consiglio Direttivo nei modi e nelle forme previste dal Regolamento d'Ordine Interno.

La qualità di socio non è soggetta a limiti temporali e non dà diritto ad alcun vantaggio economico diretto o indiretto per sé ed i propri familiari.

Nell'accettazione delle domande, il Consiglio Direttivo, dovrà garantire che i due terzi dei soci abbiano avuto esperienza in missioni MSF.

 

ART. 5 - CATEGORIA DI SOCI

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

a) Soci Fondatori;

b) Soci Attivi;

c) Soci Onorari.

La suddivisione in categorie sociali non implica differenze di trattamento in merito ai diritti ed ai doveri verso l'Associazione.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione sottoscrivendo l'atto relativo.

I soci attivi possiedono come requisito preliminare per la domanda di adesione almeno sei mesi in missioni MSF, oppure un anno di lavoro retribuito in uno degli uffici esecutivi di MSF, oppure tre anni di partecipazione alla vita associativa di MSF.

I soci onorari sono coloro che hanno concorso con atti rilevanti allo sviluppo, alla diffusione e alla difesa dei principi umanitari dell'Associazione.

La nomina a socio Onorario deve essere deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

 

ART. 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

a) dimissione;

b) decesso;

c) espulsione per gravi inadempienze agli obblighi derivanti dal presente statuto o per comportamenti contrari ad esso e comunque per atti che danneggino l'Associazione;

d) cessazione di partecipazione, senza giustificato motivo, per un periodo di due anni;

e) candidatura a cariche politiche;

f) mancato pagamento della quota associativa annuale per due anni consecutivi, salvo per quei Soci che negli anni in questione si trovassero impegnati in missioni MSF al di fuori del territorio nazionale.

 In presenza dei presupposti di cui alle lettere a), b) ed e) del presente articolo, il socio viene depennato dal registro dei soci con delibera del'Assemblea Generale.

Contro i provvedimenti di espulsione per gravi inadempienze e di cessazione di partecipazione, deliberati dal Consiglio Direttivo ai sensi delle lettere c) e d), il socio potrà presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Probiviri.

Nell'attesa della decisione conclusiva da parte dell'Organo di giurisdizione competente e adito, il socio perde il diritto di voto.

La perdita della qualifica di socio, prevista della lett. f), avviene quando il socio inadempiente, su invito scritto del Consiglio Direttivo, non ottemperi alla regolarizzazione delle due quote sociali pregresse prima della sessione di voto dell'Assemblea. Questa norma non si applica a quei Soci che negli anni in questione si trovassero impegnati in missioni MSF al di fuori del territorio nazionale.

 

ART. 7 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

a) L'Assemblea degli Associati;

b) Il Consiglio Direttivo;

c) Il Presidente e il vice Presidente;

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

e) Il Collegio dei Probiviri;

 

ART. 8 – ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'Assemblea degli Associati è costituita da tutti i soci che, alla data dell'assemblea generale siano in regola con il versamento della quota associativa annuale, che non abbiano presentato domanda di dimissioni e per i quali non sia stato emesso provvedimento di espulsione.

Legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci compresi gli assenti e i dissenzienti.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

In caso di assenza o impedimento, il socio potrà farsi rappresentare, conferendo delega scritta o in formato elettronico, ad altro socio.

Ciascun socio potrà essere portatore di delega di voto sino ad un massimo di 3 deleghe.

La votazione tramite delega verrà disciplinata da un Regolamento d'Ordine Interno (R.O.I.).

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo, preparato dall'esecutivo, e presentato dal Consiglio Direttivo e per la ratifica del preventivo finanziario approvato dal Consiglio medesimo.

L’Assemblea straordinaria si riunisce per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell’Associazione.

L'Assemblea straordinaria si riunisce ogni qualvolta deve assumere deliberazioni di propria competenza, previste dal successivo art. 9, nei casi di impossibilità di funzionamento degli organi dell'Associazione o ogni qualvolta lo riterrà necessario il Consiglio Direttivo secondo le modalità previste dal codice civile.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione mediante avviso affisso nella sede sociale e distribuito ai Soci per posta elettronica almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione specificando la data, l'ora, la sede della adunanza – sempre in territorio nazionale – e le materie da trattare; in caso di urgenza, a mezzo telefono, telegramma, fax o messaggio di posta elettronica almeno cinque giorni prima.

In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è validamente costituita quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati presenti direttamente o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide ove risultino adottate a maggioranza dei soci presenti, In caso di parità di voti, la proposta, oggetto delle deliberazioni, si intende respinta.

Per le modifiche dello statuto occorre la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell’associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

Nell'assunzione di deliberazioni in ordine al bilancio consuntivo o che riguardino la responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo, gli stessi non partecipano al voto.

 

ART. 9 – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

Spetta all'assemblea:

a) l'approvazione del bilancio consuntivo che dovrà essere accompagnato da una nota di sintesi sull'attività svolta dal Consiglio Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti;

b) la ratifica del preventivo finanziario, approvato dal Consiglio Direttivo;

c) l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione;

d) la decisione sulle mozioni presentate dai soci;

e) la determinazione della quota associativa annuale;

f) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo;

g) la nomina e la revoca dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

h) la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;

i) nominare i nuovi soci e dichiarare decaduti i soci perdenti diritto;

j) l'approvazione delle modifiche statutarie;

k) lo scioglimento dell'Associazione;

l) la nomina dei liquidatori;

m) la devoluzione del patrimonio residuo;

n) ogni altro adempimento che non sia stato demandato per legge o per statuto alla competenza di altro organo associativo.

Le competenze dell'Assemblea non sono delegabili.

 

ART. 10 – Il CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo, nominato dall'Assemblea ordinaria degli Associati, è composto da un minimo di 5 (cinque) fino ad un massimo di 7 (sette).

I primi due candidati non eletti assumeranno il ruolo di supplenti.

Possono essere eletti membri del Consiglio Direttivo i soci fondatori, i soci attivi ed i soci onorari, purché non percepiscano alcuna forma di compenso da “Medici Senza Frontiere onlus”; la maggioranza dei consiglieri deve svolgere una professione sanitaria riconosciuta dalla legge italiana e debbono avere esperienza di terreno maturata quale volontario di MSF e/o in cariche esecutive all'interno di MSF. Il Consiglio direttivo può cooptare in qualità di esperti e con solo parere consultivo altri soggetti provenienti dal movimento internazionale MSF.

La candidatura al Consiglio Direttivo deve essere presentata 15 giorni prima dell'assemblea generale, purché la stessa sia stata convocata 30 giorni prima; in caso contrario la candidatura è validamente depositata sino al giorno precedente l'inizio dell'Assemblea Generale stessa.

Il Consiglio Direttivo così formato, elegge al proprio interno, nella prima seduta successiva alla sua nomina, il Presidente, persona che svolge, o abbia svolto, una professione sanitaria secondo la legge italiana e che possieda profonda conoscenza della società italiana ed esperienza di terreno, - così come il Vice Presidente -, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere – che per delibera del Consiglio stesso può anche coincidere con il Segretario – i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza, cui spetta l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio medesimo.

Il Tesoriere è responsabile della contabilità, sovrintende alla gestione amministrativa ordinaria dell'Associazione e garantisce la corretta predisposizione del bilancio annuale preventivo e consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, (entro il 31 dicembre ed entro il mese di aprile) rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio da sottoporre all'Assemblea degli Associati, di norma a cadenza mensile e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori potrà curare la variazione dei capitoli di spesa del preventivo finanziario, già ratificato dall'Assemblea degli Associati, nel rispetto della somma complessiva delle uscite ovvero la variazione per nuove o maggiori spese compensate da nuove o maggiori entrate.

Il Consiglio Direttivo si riunisce nel luogo indicato nell'avviso scritto di convocazione, sempre nel territorio nazionale, inviato nominativamente almeno otto giorni prima; in caso di urgenza, anche a mezzo telegramma o per via telematica almeno due giorni prima.

Le sedute consiliari sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri anche partecipanti in teleconferenza.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, fatta eccezione per la proposta di espulsione di un socio, di cui alla lett. c) dell'art. 6, e della proposta di modifica statutaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci, per le quali occorre il voto favorevole di almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

La mancata partecipazione di un membro alle sedute consiliari per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, determina per il Consigliere la sua automatica decadenza dalla carica. Il Consiglio Direttivo prenderà atto della cessazione avvenuta in sede di approvazione del verbale nella riunione successiva a quella in cui si è verificata la terza assenza non giustificata.

Se nel corso del mandato viene a mancare per dimissioni o per altro motivo un Consigliere designato dall'Associazione tra i soci gli subentrerà il supplente, cioè il primo dei consiglieri non eletti in sede di Assemblea.

Non è consentita la sostituzione, nel corso dello stesso mandato, di un numero di consiglieri maggiore al numero dei supplenti. In tal caso si dovrà procedere al rinnovo dell'intero consesso.

La sostituzione dei consiglieri cessati con i membri supplenti dovrà essere ratificata dalla prima Assemblea successiva. La durata del loro incarico coinciderà con la scadenza del mandato del consigliere sostituito.

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea degli Associati nonché l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.

È facoltà del Consiglio Direttivo predisporre i regolamenti interni per il funzionamento dell’associazione.

Il Consiglio Direttivo propone all'Assemblea dei Soci:

a) la nomina a socio onorario di coloro i quali hanno i requisiti previsti dall'art. 5, comma 5°;

b) le domande di ammissione all'Associazione da parte degli aspiranti soci;

c) l'ammontare della quota associativa annuale;

d) le proposte di decadimento dei soci di cui all’art. 6.

Il Consiglio Direttivo nomina con apposita delibera il Direttore Esecutivo con le rispettive competenze, funzioni e compensi.

Nei casi di necessità e di urgenza e sia impossibile convocare tempestivamente il Consiglio Direttivo nei termini e con i quorum costitutivi e deliberativi di cui al presente articolo, il Consiglio Direttivo può assumere decisioni anche senza la presenza fisica dei componenti il Consiglio a condizione che i pareri vengano espressi nei modi e nelle forme di cui all'art. 10.

I poteri del Consiglio Direttivo possono essere singolarmente delegati dall'Organo stesso, ai componenti dell'Ufficio di Presidenza.

I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per tre anni e possono essere rieletti.

 

ART. 11 – IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale di Medici Senza Frontiere onlus e la firma sociale di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta, inoltre:

a) convocare l'Assemblea degli Associati, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea Generale nonché formulare l'ordine del giorno;

b) curare l'esecuzione e l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

In caso di sua assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente

La firma del Vice Presidente fa fede, di fronte ai terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente a condizione che l'assenza o l'impedimento siano provati.

Qualora venga a mancare in maniera permanente l'opera del Presidente, per dimissioni o altro, esso verrà sostituito dal Vicepresidente fino alla scadenza della carica.

 

ART. 12 – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie osservazioni e conclusioni e svolge ogni altro compito attribuitogli per legge o per statuto.

Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre componenti nominati dall'Assemblea degli Associati tra soggetti dotati di adeguata professionalità e che non hanno rapporti di lavoro dipendente o di consulenza con l'Associazione.

ll Collegio dei Revisori, nella sua prima riunione, nomina il Presidente, regolarmente iscritto nel relativo Albo professionale di competenza.

I Revisori dei Conti, che partecipano di diritto all'Assemblea degli Associati senza diritto di voto, intervengono alla sedute del Consiglio Direttivo in cui vengono assunte deliberazioni in ordine al preventivo finanziario ed al bilancio consuntivo.

I Revisori dei Conti possono altresì essere invitati a partecipare, per fornire chiarimenti, alle sedute del Consiglio Direttivo ove siano in trattazione materie afferenti alla loro competenza.

Durano in carica quattro anni e possono essere confermati.

 

ART. 13 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri esercita, a richiesta di chi abbia interesse, l'attività giurisdizionale sulle controversie tra organi associativi, titolari di cariche e soci.

Il Collegio dei Probiviri, nominato dall'Assemblea degli Associati, è composto di tre membri effettivi e di due supplenti scelti tra persone dotate di conoscenza della realtà dell'Associazione e di una riconosciuta autorevolezza, che non svolgano attività retribuita da MSF onlus

Alla scadenza del loro mandato possono essere confermati.

Il collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, nomina il Presidente.

Nel corso del mandato se un membro effettivo viene a mancare per dimissioni o altro motivo sarà sostituito dal supplente più anziano.

 

ART. 14 – CARICHE

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, salvo quanto previsto dall'art. 12, e non sono retribuite, salvo quanto previsto dall'art. 10.

Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese sostenute in relazione all'assolvimento dell'incarico.

 

ART. 15 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione è costituito da un “Fondo di riserva” ammontante a euro 380.633,00 (trecentoottantamilaseicentotrentatre).

Il patrimonio può essere incrementato ed alimentato a condizione che tali introiti possano essere accettati senza condizioni o oneri che in qualsiasi modo possano limitare l'autonomia dell'Istituzione.

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

a) il reddito da patrimonio;

b) i contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati anche al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;

c) i contributi da organismi nazionali e internazionali e da parte di quanti – soggetti pubblici e privati – condividendone lo scopo, vogliano il potenziamento dell'Istituzione anche con riferimento ad iniziative specifiche o settoriali;

d) le entrate derivanti da convenzioni;

e) i beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo;

f) le oblazioni, donazioni, lasciti che pervengono da persone fisiche e giuridiche purché possano essere accettati senza condizioni o oneri che in qualsiasi modo possano limitare l'autonomia dell'Istituzione;

g) i contributi, sussidi, elargizioni da parte dei privati cittadini, società, enti pubblici e privati;

h) le attività finanziarie derivanti dall'organizzazione di manifestazioni;

i) le entrate derivanti dalle quote associative annuali dei soci attivi;

j) qualsiasi altra entrata che possa concorrere all'aumento patrimoniale in linea di rigida coerenza con le politiche di raccolta fondi dell'associazione.

Il Consiglio Direttivo provvederà all'utilizzo ed all'amministrazione dei fondi di cui dispone l'Associazione, nel rispetto degli scopi sociali.

È vietato all'Associazione distribuire, anche in via indiretta, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

ART. 16 - ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno solare.

Entro il 31 dicembre di ogni anno dovrà essere approvato dal Consiglio Direttivo il preventivo finanziario per l'anno successivo che verrà ratificato dall'Assemblea che approverà il bilancio consuntivo dell'anno precedente.

 

ART. 17 - STRUTTURE LOCALI

Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite strutture locali, denominate punti informativi, su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di svolgere principalmente attività di sensibilizzazione e di supporto alla raccolta fondi ed al fine di divulgare il mandato di MSF in ambito locale attraverso specifiche iniziative e con l’eventuale coinvolgimento delle Istituzioni, del mondo accademico e di altre Associazioni e ONG. Il funzionamento dei punti informativi è disciplinato da apposito regolamento.

 

ART. 18 - SCIOGLIMENTO

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera dell'Assemblea straordinaria degli Associati, su proposta del Consiglio Direttivo solo in presenza del voto favorevole, di almeno tre quarti dei suoi associati

Dopo la liquidazione di tutte le passività, i beni potranno essere devoluti ad altra Organizzazione che persegue finalità analoghe, sentito l'Organo di controllo di cui alla legge 662/ 1996.

 

ART. 19 – RINVIO

Per quanto non previsto, valgono le norme del codice civile e delle altre leggi vigenti in materia e, in particolare, del D.Lgs. 460/1997 e successive loro modificazioni ed integrazioni.

 

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