FAQ

Di seguito una lista delle risposte alle domande più frequenti che vengono poste dai nostri utenti, selezionabili per argomento.

 

Sono una/un cittadina/o italiana/o residente all’estero, quale contratto ricevo per la missione con MSF?

La nostra organizzazione interna prevede che l’ufficio di MSF Italia dia seguito solo alle candidature di persone con residenza fiscale in Italia. In caso di residenza fiscale in altri Paesi, sarà necessario fare riferimento alle altre sezioni di MSF (chi è interessato può consultare la lista dei paesi in cui siamo presenti QUI).

MSF che tipo di contratto di lavoro offre?

Ogni nostro operatore umanitario, con residenza fiscale in Italia, riceve un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata della missione all’estero. Nel caso in cui sia iscritto ad un albo professionale, offriamo la possibilità di ricevere un contratto parasubordinato per la missione umanitaria. Il compenso mensile segue i criteri della nostra griglia salariale  internazionale, l’importo varia in base al riconoscimento delle esperienze lavorative pregresse. Gli stipendi di MSF non sono negoziabili.

Che cosa copre MSF durante la mia missione all’estero?

Oltre al contratto di lavoro offriamo una serie di coperture: il biglietto A/R dal luogo di residenza al luogo in cui si svolge la missione, un’assicurativa internazionale (copertura salute, vita, invalidità, rimpatrio, perdita bagaglio ecc.); l’alloggio in loco (sistemazione in alloggi condivisi con camere singole dove possibile) ; un per diem in moneta locale per  la durata della missione.

È possibile utilizzare le ferie per partire con MSF?

Le ferie sono un diritto costituzionalmente riconosciuto (art. 36 Cost.), in cui l’astensione dal lavoro è rivolta al ripristino psico-fisico del lavoratore. Non è possibile avere un contratto e partire in missione con MSF durante le ferie.

Sono dipendente pubblico con contratto a tempo indeterminato: posso chiedere l’aspettativa per partire con MSF?

SI. Con l’entrata in vigore della legge n. 125 dell’ 11/08/2014  – Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo –  i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche hanno diritto ad essere collocati in aspettativa senza assegni, per poter partecipare ad attività di cooperazione internazionale.

L’art. 28 commi 3 e 4 stabiliscono quanto segue:

  • i dipendenti delle  Amministrazioni  pubbliche  (di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 165), hanno diritto ad essere collocati in aspettativa  senza  assegni per un periodo massimo di quattro anni, eventualmente rinnovabili,  e comunque non inferiore alla durata del contratto (…). Il periodo  di  aspettativa  comporta   il mantenimento della qualifica posseduta;
  • l’Amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo , su richiesta dell’organizzazione della società civile  (es. Onlus , ONG) o di altro soggetto che  ha stipulato il contratto, concede l’aspettativa senza assegni.

Sono un medico del Servizio Sanitario Nazionale, posso partire in aspettativa con MSF?

L’aspettativa è riconosciuta ai sensi dell’art.11, comma 1, del CCNL integrativo dell’Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale del 10/02/2004, come integrato dall’articolo 16, comma 4, del CCNL integrativo del 17/10/2008:

“4. L’art. 11, comma 1 del CCNL integrativo del 10.2.2004, al termine del primo capoverso, è integrato con l’inserimento dei seguenti periodi: “In particolare, nell’ambito dell’assistenza umanitaria, emergenza e cooperazione con i paesi in via di sviluppo, le aziende ed enti possono altresì concedere un’aspettativa senza assegni per un massimo di dodici mesi nel biennio, da fruire anche in maniera frazionata, al fine di una collaborazione professionale all’estero, per la realizzazione di progetti di iniziativa regionale o svolti con un’organizzazione non governativa riconosciuta idonea ai sensi della L. 49/1987 e s.m.i.. Nel caso in cui detti progetti siano finalizzati ad operare in situazioni di emergenza, la concessione o il diniego dell’aspettativa dovrà essere comunicata dall’azienda entro 15 giorni dalla richiesta”. Sono fatte salve eventuali normative regionali in materia.”

La sua concessione, come per tutte le forme d’aspettativa, resta a discrezione del datore di lavoro. Nei casi d’emergenza il datore di lavoro deve però pronunciarsi entro 15 giorni.

Questo articolo che riconosce formalmente la motivazione umanitaria e d’emergenza per la richiesta d’aspettativa, crea un quadro normativo più certo e definito tanto per le amministrazioni sanitarie che devono valutare le richieste, quanto per i medici che desiderano partire in missione con noi.

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