Novità 5 per mille: nuova piattaforma per la rendicontazione

Novità 5 per mille: nuova piattaforma per la rendicontazione

Come ogni anno si sta avvicinando il periodo della dichiarazione dei redditi che quest’anno porta con sé grandi novità relative al 5 per mille, in particolare delle nuove linee guida e una nuova piattaforma per la rendicontazione. Ma andiamo per gradi per capire meglio di cosa si tratta.

L’istituto del cinque per mille dell’IRPEF è stato introdotto, in via sperimentale, nella legge finanziaria del 2006 come misura atta a fornire agli enti privati operanti nei settori sociale, sanitario e della ricerca scientifica un sostegno economico per lo svolgimento delle loro attività. Il suo successo ha portato a un rifinanziamento della misura con le successive leggi finanziarie fino alla sua stabilizzazione avvenuta con la legge di stabilità del 2015.

Con il D.P.C.M. 19 marzo 2008 è stato per la prima volta previsto l’obbligo a carico degli enti beneficiari del contributo del cinque per mille di redigere un rendiconto e una relazione illustrativa relativi all’utilizzo delle risorse ricevute e di trasmetterli all’Amministrazione competente.

Con il D.P.C.M. 23 luglio 2020 è stato completato il processo di normazione del cinque per mille: questo disciplina infatti le modalità e i termini per l’accesso alla distribuzione del beneficio, semplificando la procedura di accreditamento degli enti beneficiari e ottimizzando gli adempimenti a carico dei medesimi.

Particolarmente significative sono le disposizioni recate dall’articolo 16 del D.P.C.M. che soddisfa le esigenze di trasparenza attraverso la previsione, in capo ai soggetti beneficiari del cinque per mille, di un triplice ordine di obblighi:

  1. un obbligo generale di redazione e conservazione di un apposito rendiconto e della relativa relazione illustrativa, dal quale risulti, in modo chiaro, trasparente e dettagliato, la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite
  2. un obbligo specifico, per un delimitato bacino di enti beneficiari, di trasmissione del rendiconto e della relazione all’Amministrazione erogatrice
  3. un obbligo ulteriore di pubblicità del rendiconto e della relazione

A partire dal 2022, con la pubblicazione del Decreto direttoriale n. 396 del 13 dicembre 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha introdotto importanti novità a proposito della modulistica relativa alla rendicontazione del cinque per mille.

La modifica riguarda in particolar modo gli enti beneficiari del contributo di importo pari o superiore a 20.000 euro i quali disporranno di una piattaforma informatica dedicata attraverso la quale gli stessi enti dovranno, entro i sette giorni successivi alla pubblicazione sul sito web del rendiconto, assolvere all’obbligo di comunicazione di avvenuta pubblicazione. In questo modo si favorisce la digitalizzazione del processo di trasmissione della documentazione amministrativa, riducendo il supporto cartaceo.

Le disposizioni indicate nel decreto devono essere applicate a partire dal contributo finanziario 2021. Gli enti percettori di somme inferiori a € 20.000, invece, continueranno a adempiere all’obbligo di redazione del rendiconto mediante le modalità e la modulistica contenute nel Decreto Direttoriale n. 488/2021.

Tutti gli enti beneficiari del 5×1000 sono dunque tenuti a documentare come vengono utilizzate le somme che hanno ricevuto. Per Medici Senza Frontiere il 5×1000 è uno dei principali canali di raccolta fondi ed è interamente destinato ai nostri progetti.

Se sceglierai di donare il tuo 5 per mille nel 2023 a Medici Senza Frontiere sappi che farlo è semplice e non costa nulla. Per farlo è sufficiente compilare il modulo 730, la Certificazione Unica oppure il Modello Unico e inserire la tua firma e il codice fiscale 97096120585 nel riquadro del “SOSTEGNO DEGLI ENTI DEL TERZO SETTORE ISCRITTI NEL RUNTS DI CUI ALL’ART. 46, C. 1, DEL D.LGS. 3 LUGLIO 2017, N. 117, COMPRESE LE COOPERATIVE SOCIALI ED ESCLUSE LE IMPRESE SOCIALI COSTITUITE IN FORMA DI SOCIETA’, NONCHE’ SOSTEGNO DELLE ONLUS ISCRITTE ALL’ANAGRAFE”.

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